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Essere visibili in bici

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Molto spesso, troppo spesso, e soprattutto di notte, c’è un problema di visibilità che sembra essere sottovalutato da chi va in bicicletta. Sappiamo bene che il vero problema della sicurezza stradale è l’automobilista incauto e spesso poco cosciente dei pericoli che arreca.

Ho affrontato il tema in molti articoli tra i quali “Ops, scusa non ti ho visto” e “La violenza stradale non è un caso, è una scelta

Per essere completamente dalla parte della ragione, chi pedala deve essere in regola con il Codice della Strada come tutti gli altri utenti della strada.
Sappiamo altrettanto bene che la stragrande maggioranza delle persone ignora le norme stradali perché proprio non le conosce oppure perché fa finta di non conoscerle: certamente c’è la cronica mancanza di controllo della viabilità, ma questo è un altro discorso. Ammesso e non concesso che la repressione basti a far crescere il rispetto e l’educazione

Essere visibili in bicicletta è di fondamentale importanza: lo impone anche il Codice della Strada nell’articolo 68 che tratta delle “Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi”.
Cito qui di seguito solo alcuni commi che interessano la visibilità; chi volesse leggere l’intero articolo potrà consultare facilmente il

  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
    omissis
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.
  3. omissis
  4. omissis
  5. omissis
  6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
  7. omissis
  8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Molte persone in bici hanno l’accortezza di indossare una giacca ad alta visibilità, leggera o pesante, antivento e/o antipioggia, o un giubbotto rifrangente come quello prescritto dall’articolo 162 del CDS “Uso del giubbotto o delle bretelle rifrangenti”.

Il video di questo articolo è fra quelli che mostro agli studenti quando, per conto di FIAB, organizzo gli incontri negli istituti scolastici sulla mobilità sostenibile e ciclistica e sulla sicurezza stradale.

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